REGOLAMENTO SULLE NORME DI PROCEDURA DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI FAISA–CISAL

Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide, in un’unica istanza, su tutte le questioni disciplinari che gli vengono rimesse dalla Segreteria Nazionale, nei confronti degli iscritti che rivestono cariche Nazionali.

 

Norme di comportamento:

I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell’esercizio del mandato loro conferito.

I componenti del Collegio devono astenersi dall’esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari.

 

Regole generali di funzionamento:

Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza dei tre membri e f f e t t i vi e/o con l’integrazione, in assenza degli effettivi, di membri supplenti; in ogni caso il numero dei membri del Collegio è di tre e le deliberazioni avvengono a maggioranza.

Sulla base di accordo unanime dei membri, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici.

In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzioni di eventuali procedimenti in corso.

In caso di accertata impossibilità di uno dei membri effettivi a svolgere l’incarico che si protragga per oltre 15 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei membri supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.

Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.

Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi. Nei giudizi di particolare complessità, può nominare consulenti anche esterni alla FAISA-CISAL previa verifica della relativa disponibilità di spesa ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.

Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l’audizione personale.

Il Collegio, ricevuti gli atti, dispone l’immediata apertura del procedimento disciplinare relativo al deferito. Quindi, se le contestazioni elevate risultano manifestamente infondate, dispone l’archiviazione del procedimento, altrimenti procede alla contestazione degli addebiti.

L’atto di addebito deve contenere:

  • l’esposizione analitica dei fatti, con l’indicazione sommaria delle norme statutarie che si ritengono violate;
  • l’invito al deferito a comparire a data prestabilita innanzi al Collegio, per essere ascoltato in merito alle contestazioni, produrre memorie, richiedere prove, presentare documenti e svolgere ogni ulteriore attività difensiva. Il deferito può farsi assistere da difensori di sua fiducia dandone preavviso scritto, indirizzato al Collegio, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per l’audizione. Il Collegio ricevuta la richiesta, comunicherà all’interessato l’ammissibilità del difensore.
  • Il Collegio, in assenza del deferito che non avrà prodotto valida e documentata giustificazione, deciderà, se lo riterrà opportuno, di proseguire il giudizio in contumacia.
  • Alla fine dell’audizione si redigerà un verbale che dovrà essere sottoscritto dalle parti per accettazione.

Tra l’invio dell’atto di addebito e la riunione di comparizione del deferito deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni.

Il Collegio fissa i termini per la presentazione di documenti e memorie, assume i mezzi istruttori che ritiene più opportuni e decide entro il termine massimo di 30 giorni. Detto termine può essere prorogato dal Collegio, per una sola volta, di ulteriori 30 giorni.

Esaurita l’istruttoria il Collegio decide a maggioranza.

Il dispositivo della decisione, immediatamente esecutivo, viene trasmesso dal Collegio, entro 15 giorni, alla Segreteria Nazionale o Provinciale, alla quale l’iscritto è associato, per gli adempimenti conseguenti.

La Segreteria Nazionale o Provinciale di appartenenza notificherà il dispositivo all’interessato entro 15 giorni dal suo ricevimento.

Il Collegio notificherà la motivazione della decisione alla Segreteria Nazionale o Provinciale entro 15 giorni successivi, ed è data facoltà al deferito di richiederne copia.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri può, su istanza dell’interessato, con delibera motivata, revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottata dalla Segreteria Nazionale o da una Segreteria Provinciale, nel caso in cui quella Federazione Provinciale sia sprovvista di Collegio Provinciale dei Probiviri o esso sia decaduto.

Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri hanno natura di lodo arbitrale irrituale, vincolante per gli iscritti e per gli Organi della Federazione, a tutti i livelli.

Il ricorso avverso le decisioni del Collegio Provinciale dei Probiviri si propone con istanza che deve essere presentata al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica della decisione impugnata.

Insieme al ricorso devono essere depositate, a pena d’improcedibilità, copia della decisione impugnata e copia di tutti gli atti relativi al procedimento di primo grado.

L’appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione analitica dei fatti relativi alla controversia, i motivi posti a fondamento del ricorso e le conclusioni.

Non sono ammesse nuove domande, eccezioni e nuove deduzioni istruttorie.

Il Collegio, ricevuto l’atto, con provvedimento adottato in calce al ricorso, dispone la convocazione delle parti, fissa all’appellato il termine per il deposito di memorie e invita l’appellante a notificare alla parte appellata il ricorso con conseguente provvedimento.

Tra il deposito dell’appello e la riunione di convocazione delle parti deve decorrere un termine non superiore a 30 giorni.

  • Nella riunione così convocata il Collegio ascolta le parti ed i loro eventuali difensori di fiducia che dovranno essere indicati dandone preavviso scritto, indirizzato al Collegio, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per l’audizione. Il Collegio ricevuta la richiesta, comunicherà all’interessato l’ammissibilità dei difensori.

Esaurita l’istruttoria il Collegio decide a maggioranza.

Il dispositivo della decisione viene trasmesso dal Collegio entro 15 giorni alle parti.

La motivazione è trasmessa dal Collegio alla Segretaria Nazionale entro i 15 giorni successivi ed e le parti possono richiederne copia.

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Federazione, eventuali ricorsi avverso le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri possono essere presentati dall’interessato al Giudice Ordinario solo in caso di violazioni di Legge.

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