XII Congresso Nazionale FAISA-CISAL
Roma, 3-4 ottobre 2013 - Regolamento Congressuale

 

Art. 1

Convocazione

A norma dell’art. 7 dello Statuto della Federazione, il Consiglio Nazionale, nella seduta del 6 dicembre 2012, ha convocato il Congresso Nazionale FAISA-CISAL, che si terrà nei giorni 3 e 4 ottobre 2013 presso l’Ergife Palace Hotel di Roma.

 

 Art. 2

Partecipanti

Partecipano al Congresso:

  • i Delegati designati nella misura di 1 ogni 25 iscritti dai rispettivi Congressi Provinciali, le cui Federazioni sono in regola con la contribuzione di competenza della Federazione Nazionale, come previsto dall’art. 7 dello Statuto;
  • Partecipano altresì al Congresso, senza diritto di voto se non Delegati, i componenti del Consiglio Nazionale, i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.

 

Art. 3

Deleghe

I Delegati impossibilitati ad intervenire al Congresso possono trasferire la propria delega ad un altro Delegato, con atto che dovrà essere convalidato dalla Commissione Verifica Poteri. E’ ammessa una sola delega, oltre la propria.

 

Art. 4

Validità del Congresso

Il Congresso è valido quando è rappresentato almeno il 50% + 1 dei Delegati espressi dalle Federazioni Provinciali.

 

Art. 5

Compiti del Congresso – elezione degli Organi Statutari

Il Congresso stabilisce il termine entro il quale le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione Verifica Poteri, nonché il termine conclusivo delle operazioni di voto.

Esso elegge:

  • Il Segretario Generale;
  • Il Consiglio Nazionale;
  • Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
  • Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

 

Art. 6

Adempimenti preliminari – elezione organismi congressuali

Il Congresso è aperto dal Segretario Generale e, subito dopo l’apertura, elegge il Presidente, il Vice Presidente e la Segreteria del Congresso, formata da 3 componenti. Successivamente nomina la Commissione Verifica Poteri, composta da 5 membri, di cui 1 Presidente. I componenti della suddetta Commissione non possono essere candidati per l’elezione degli Organi Statutari Nazionali.

 

Art. 7

Compiti del Presidente del Congresso

Il Presidente:

  • apre i lavori del Congresso Nazionale;
  • pone a votazione del Congresso i termini entro i quali devono essere presentate le liste dei candidati per l’elezione degli Organi Statutari Nazionali, nonché il termine conclusivo delle operazioni di voto;
  • concede la parola al Segretario Generale uscente per la relazione di apertura;
  • coadiuvato da un Vice Presidente e dalla Segreteria del Congresso, dirige i lavori e ne garantisce il regolare svolgimento, dando e togliendo la parola;
  • sovraintende all’attività della Commissione Verifica Poteri, dalla quale riceve l’elenco nominativo dei Delegati;
  • esamina eventuali richieste di inclusione di punti all’ordine del giorno;
  • decide, di concerto con la Segreteria del Congresso, sulle questioni procedurali, compresi eventuali reclami nei confronti dell’operato della Commissione Verifica Poteri;
  • autorizza la distribuzione del materiale congressuale;

In caso di assenza o momentaneo impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

 

Art. 8

Compiti della Commissione Verifica Poteri

La Commissione Verifica Poteri:

  • esamina le deleghe e ne autorizza il trasferimento;
  • decide su tutte le questioni relative alla validità dell’elezione dei Delegati;
  • predispone l’elenco dei Delegati che deve essere sottoscritto da tutti i membri della Commissione e consegnato al Presidente del Congresso. In caso di mancata unanimità le decisioni saranno assunte dal Congresso con votazione a maggioranza;
  • munisce ogni Delegato di delega scritta;
  • riceve le liste elettorali e ne verifica la regolarità;
  • presiede alle operazioni di voto, decidendo su eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso delle votazioni.

 

Art. 9

Svolgimento dei lavori

Il Segretario Generale uscente svolge la sua relazione.
I Delegati che intendono prendere la parola devono iscriversi alla Presidenza, utilizzando gli appositi moduli e potranno intervenire nell’ordine di iscrizione.
La durata di ogni intervento non potrà superare i 15 minuti.
E’ riconosciuta la precedenza ai Congressisti che chiedono di parlare con “mozione d’ordine”, purché il loro intervento riguardi esclusivamente questioni procedurali o argomenti in esame nel momento in cui la “mozione d’ordine” viene presentata.
Sulle “mozione d’ordine” hanno diritto di parola un Delegato a favore ed uno contrario.
Gli interventi possono anche essere consegnati in forma scritta alla Presidenza.
Ogni Delegato può prendere la parola una sola volta sulla stessa questione.
Il Presidente può sottoporre al voto del Congresso la proposta di chiusura del dibattito su una mozione in discussione.
Approvata la chiusura della discussione, hanno diritto alla parola soltanto i congressisti già iscritti a parlare.

 

Art. 10

Presentazione delle liste

L’elezione dei componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri avverrà previa presentazione di una o più liste ciascuna delle quali, a pena di invalidità, dovrà essere presentata alla Commissione Verifica Poteri, entro il termine stabilito dal Congresso, dopo essere stata sottoscritta da almeno 1/3 dei Delegati.
Le liste devono contenere un numero di candidati uguale a quelli da eleggere.
Non possono essere candidati i componenti della Commissione Verifica Poteri.
Le liste devono essere controfirmate, per accettazione, dagli interessati.
Non è ammessa la candidatura in più liste, che ne determina l’esclusione da entrambe, e nessun Delegato può sottoscrive più di una lista o, comunque, liste diverse da quella in cui è candidato.

 

Art. 11

Votazioni

Le votazioni avvengono:

  • per alzata di mano;
  • per appello nominale, se richiesto da almeno 2/3 dei Delegati aventi diritto al voto;
  • per scrutinio segreto, su richiesta di almeno il 50% + 1 dei Delegati aventi diritto al voto.

Nelle votazioni per appello nominale ogni Delegato esprime anche il voto del suo delegante.

 

Art.12

Verbale del Congresso

Il verbale, che è redatto dalla Segreteria del Congresso, deve contenere il resoconto sommario dei lavori, con l’indicazione di tutte le delibere assunte.
>Al verbale devono essere allegati gli elenchi dei Delegati aventi diritto al voto, le liste dei candidati presentate, il testo delle eventuali “mozione d’ordine”, copia del verbale della Commissione Verifica Poteri, nonché l’elenco nominativo degli eletti negli Organi Statutari Nazionali.

 

Art.13

Disposizioni finali

Poiché a tutti i Delegati sarà fornita copia del presente Regolamento, il Presidente del Congresso lo darà per letto.

 

Il presente Regolamento Congressuale è stato approvato dalla Segreteria Nazionale in data 11 luglio 2013

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